Nei cantieri edili in cui operano più imprese esecutrici, la gestione dei rischi di interferenza è il fattore più critico in assoluto. La mancanza o la carente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rappresenta una delle principali cause di sospensione dei lavori e di contestazione da parte degli organi ispettivi.
In questo articolo vediamo cos’è il PSC, quando scatta l’obbligo di redigerlo, quali differenze ha rispetto al POS e perché evitare schemi precompilati è fondamentale per la tutela del committente e delle imprese.
Il PSC è il documento fondamentale per la prevenzione dei rischi nei cantieri temporanei o mobili, previsto dall’Articolo 100 e dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
A differenza dei documenti relativi alla singola impresa, il PSC analizza il cantiere nel suo complesso: individua le fasi di lavoro, valuta i rischi derivanti dalla presenza contemporanea o successiva di più ditte e stabilisce le regole di pianificazione, logistica e primo soccorso comuni a tutti i lavoratori presenti sul sito.
La redazione del PSC è obbligatoria in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici.
Nello specifico, il PSC deve essere predisposto nei seguenti casi:

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) in fase di progettazione dell’opera e aggiornato dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) durante i lavori.
Prima dell’inizio dei cantieri, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto:
La mancata redazione del PSC o la nomina omessa del Coordinatore comporta severe conseguenze per il Committente o il Responsabile dei Lavori: