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Il Documento per il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi (P.I.M.U.S.) è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza nei lavori temporanei in quota relativi all’attività di montaggio, smontaggio ed utilizzo dei ponteggi nei cantieri edili. In questa guida vedremo quali sono le principali informazioni da conoscere riguardo al P.I.M.U.S.
Il P.I.M.U.S. è un documento redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia e considera i contenuti minimi previsti dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08. La sua redazione è obbligatoria per tutte le aziende che utilizzano ponteggi nei propri cantieri.
Il P.I.M.U.S. è obbligatorio per tutte le aziende che utilizzano ponteggi nei propri cantieri. Le aziende devono garantire la sicurezza dei lavoratori e degli eventuali passanti che si trovano vicino ai cantieri.
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La redazione del P.I.M.U.S. deve essere effettuata da un tecnico competente, il quale deve valutare i rischi legati all’utilizzo dei ponteggi e redigere un piano di sicurezza che preveda le misure tecniche più appropriate ed i sistemi di protezione più opportuni. La valutazione dei rischi tiene conto di vari elementi, come la durata nel tempo del montaggio/smontaggio del ponteggio, le situazioni di minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative e l’utilizzo di misure di protezione collettiva al fine di ridurre i rischi.
Al P.I.M.U.S. devono essere allegati alcuni documenti, come la certificazione del ponteggio e la dichiarazione di conformità dell’azienda che ha fornito il ponteggio. Inoltre, il tecnico competente che ha redatto il documento deve essere abilitato all’esercizio della professione.
Il P.I.M.U.S. deve essere aggiornato ogni qual volta si verifichino mutamenti, e/o, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione, o in mancanza, ogni 5 anni. È importante che l’azienda mantenga il documento aggiornato in modo da garantire la sicurezza dei propri lavoratori.
Il mancato possesso del P.I.M.U.S. può comportare seri rischi per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle opere in costruzione. Pertanto, la legge prevede sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di redigere e conservare il Documento per il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi.
In particolare, l’articolo 39 del D.Lgs. 81/08 prevede che chiunque non rediga il P.I.M.U.S. o lo rediga in modo incompleto o non aggiornato, può essere sanzionato con una multa che va da 1.500 a 6.000 euro. In caso di reiterazione dell’infrazione, la sanzione può essere aumentata fino al triplo.
Inoltre, il mancato possesso del P.I.M.U.S. può essere considerato una violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e penali. In caso di incidenti sul lavoro che possano essere imputati al mancato rispetto delle norme di sicurezza, i responsabili possono essere perseguibili anche penalmente.
Sì, il PIMUS è obbligatorio per ogni ponteggio, indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo.
Il PIMUS deve essere conservato per tutta la durata del montaggio, dell’uso e dello smontaggio del ponteggio e per almeno due anni dopo la fine dei lavori.
Il PIMUS deve essere redatto da un tecnico abilitato e competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
No, il PIMUS deve essere specifico per ogni ponteggio e deve tenere conto delle sue caratteristiche specifiche.
Il datore di lavoro è responsabile della redazione del PIMUS e della sua attuazione, nonché della formazione dei lavoratori che utilizzeranno il ponteggio.